‎"Il buon giornalismo sa che i fatti non sono mai al sicuro nelle mani del potere e se ne fa custode nell'interesse dell'opinione pubblica"
Giuseppe D'Avanzo

26/08/14

Concerto polifonico e d'archi - Chiesa di San Biagio, Altavilla Silentina

Ensemble dei cori polifonici altavillesi e concerto d'archi, 13 agosto 2014, nell'ambito della manifestazione "Vivialtavilla"


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20/08/14

Appalti pubblici ad Altavilla Silentina: Katia Sacco chiede chiarimenti a sindaco e giunta comunale

La cittadina Katia Sacco, imprenditrice edile altavillese, pubblica un manifesto in cui mette in discussione la selezione dei commissari di cinque gare d'appalto assegnate dall'amministrazione del comune di Altavilla Silentina tra il marzo e il maggio di quest'anno. Motivazioni esposte: 

  • spreco di denaro pubblico: i commissari avrebbero potuto essere scelti tra i membri dell'ufficio tecnico;
  • mancanza di requisiti legali di selezionabilità da parte degli affidatari dell'incarico (assenza da liste specifiche, rapporti di parentela con le società vincitrici delle gare);
  • mancanza del requisito legale di rotazione: gli interessati sono già affidatari di altri recenti appalti.
Al SINDACO, alla GIUNTA,
(Cosa) risponderanno il sindaco Antonio Marra e il suo staff?


ai CITTADINI di Altavilla Silentina
Protocollo n. 7285 del 12/08/2014

OGGETTO: Regolarità della condotta amministrativa posta in essere negli appalti dei lavori di “ACQUEDOTTO CERROCUPO”  -  “ACQUEDOTTO SCALARETA”  -  STRADA SCANNO MARIA TERESA- STRADA SCANNO FALAGATO” - STRADA FALAGATO FEO, per un ammontare complessivo a base di gare di lavori appaltati pari a 1.309.718,64

La sottoscritta istante Katia Sacco, in qualità di rappresentante dell'Impresa Sacco Francesco con sede nel comune di Altavilla Silentina, che ha partecipato alle cinque gare d’appalto in oggetto ed in qualità di cittadina residente nel comune di Altavilla Silentina;
PREMESSO
1) Che il Comune di Altavilla Silentina, ha esperito nel periodo 24/03/2014 - 26/05/2014 (date in cui sono state avviate le operazioni di gara), le cinque gare d’appalto dei lavori in oggetto.
2) Che sono stati aggiudicati definitivamente all’impresa DI VERNIERE GIUSEPPE (sede Albanella, rappresentata legalmente dal Sig. Di Verniere Giuseppe), i lavori relativi a “ACQUEDOTTO CERROCUPO” alla cui Gara del 24/03/2014 hanno partecipato numero nove imprese.
3) Che sono stati aggiudicati definitivamente all’impresa DI VERNIERE GIUSEPPE (sede Albanella, rappresentata legalmente dal Sig. Di Verniere Giuseppe), i lavori relativi a “ACQUEDOTTO SCALARETA” alla cui Gara del 31/03/2014 hanno partecipato numero nove imprese.
4) Che sono stati aggiudicati definitivamente ed è stato sottoscritto contratto d’appalto con l’impresa CO.GE.G. s.r.l. (sede Altavilla Silentina, rappresentata legalmente dal Sig. Guerra Fabio), i lavori relativi alla “STRADA SCANNO MARIA TERESA” alla cui Gara del 17/04/2014 hanno partecipato numero dodici imprese.
5) Che sono stati aggiudicati definitivamente all’impresa CO.GE.G. s.r.l. (sede Altavilla Silentina, rappresentata legalmente dal Sig. Guerra Fabio), i lavori relativi alla “STRADA SCANNO FALAGATO” alla cui Gara del 19/05/2014 hanno partecipato numero dieci imprese.
6) Che sono stati aggiudicati provvisoriamente all’impresa REGOLARTE s.r.l. (sede Mercato San Severino, rappresentata legalmente dal Sig. Rizzo Alessandro), i lavori relativi alla “STRADA FALAGATO FEO” alla cui Gara del 26/05/2014 hanno partecipato numero undici imprese.
7) Che tutte le cinque gare d’appalto sono state aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante il quale, le imprese concorrenti sono chiamate a predisporre un progetto migliorativo ed integrativo di quello a base di gara, nel quale le imprese offrono di eseguire, secondo autonoma scelta e a proprie spese, una serie di lavori e opere aggiuntive non previste nel progetto originario posto a base di gara.
8) Che la scelta della migliore offerta tra quelle presentate dai concorrenti, è demandata ad una COMMISSIONE GIUDICATRICE, all’uopo costituita, la quale discrezionalmente sceglie, quale sia il miglior concorrente offerente, in base alle proposte migliorative/integrative da questo presentate.

CONSIDERATO
a) Che i membri delle COMMISSIONI GIUDICANTI sono stati:
I. “ACQUEDOTTO CERROCUPO” e “ACQUEDOTTO SCALARETA
(Determinazioni Dirigenziali n. 136 del 09/04/2014 e n. 132 del 09/04/2014):
Ing. Alessandro Fusco (R.U.P. e Presidente della commissione);
Ing. Antonio Di Feo (Commissario già dipendente della Provincia di Salerno);
Ing. Antonio Marano (Commissario già dipendente dei comuni di Conca dei Marini e Furore).
II. “STRADA SCANNO MARIA TERESA” e “STRADA SCANNO FALAGATO
(Determinazioni Dirigenziali n. 170 del 24/04/2014 e n. 130 del 15/05/2014 quest’ultima dal Registro Proprio Servizio):
Ing. Alessandro Fusco (R.U.P. e Presidente della commissione);
Ing. Antonio Di Feo (Commissario già dipendente della Provincia di Salerno);
Ing. Vito Brenca (Commissario già dipendente del comune di Aquara).
III. “STRADA FALAGATO FEO
(Determinazione Dirigenziale n. 137 del 23/05/2014 dal Registro Proprio Servizio):
Ing. Alessandro Fusco (R.U.P. e Presidente della commissione);
Ing. Antonio Di Feo (Commissario già dipendente della Provincia di Salerno);
Geom. Pompeo Mennella (Commissario già dipendente del comune di Serre).
b) Che le retribuzioni per lo svolgimento dei suddetti incarichi ammontano a complessivi € 16.517,94 e sono rispettivamente state:
Ing. Antonio Di Feo: € 1.178,00 + € 1.680,00 + € 1.343,00 + € 1.528,00 € + 1.760,00 = totali € 7.489,00
Ing. Antonio Marano: € 1.494,65 + € 2.131,58 = totali € 3.626,23
Ing. Vito Brenca: € 1.703,99 + € 1.938,72 = totali € 3.642,71
Geom. Pompeo Mennella: € 1.760,00
c) Che la Legge prevede (art. 84 comma 8 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) che i commissari debbano essere in primis selezionati tra i funzionari della stazione appaltante.
d) Che l’organico del Comune di Altavilla Silentina, dispone di adeguate professionalità: Ing. Alessandro Fusco, Ing. Alfonso Rufo, Geom. Gianpiero Cimino, Geom. Valerio Cembalo (questi due ultimi, essendo stati progettisti dei lavori in appalto ai sensi dell’art. 84 comma 4 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. avrebbero potuto assumere - a rotazione - il ruolo di presidente della commissione).

La scrivente RILEVA
1) Che i membri della commissione giudicatrice, ove fossero stati scelti tutti nell’organico della Stazione Appaltante, non sarebbero stati retribuiti, poiché già dipendenti del Comune di Altavilla Silentina, ergo si sarebbero risparmiati € 16.517,94.

CONSIDERATO inoltre
e) Che la Legge prescrive (art. 84 comma 8 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) il CRITERIO DI ROTAZIONE nella selezione dei commissari di gara, a garanzia dei principi di correttezza ed efficacia della pubblica amministrazione,
nonché a tutela dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
f) Che la Legge prevede (art. 84 comma 8 lett. a) e b) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) che i commissari qualora non possano essere rintracciati nell’organico della stazione appaltante per ACCERTATE E MOTIVATE CARENZE
(art. 120 comma 3 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.), devono essere scelti negli elenchi di candidati all’uopo predisposti dagli albi professionali (Ingegneri, Architetti, Geometri, tecnici peraltro che sono in cerca di una occupazione pur se momentanea e saltuaria), ai quali la stazione appaltante può inviare richiesta ed ottenere immediatamente la lista dei candidati che hanno maturato dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali;
inoltre la scelta dei commissari può essere fatta anche negli elenchi di candidati (professori universitari di ruolo) predisposti dalle facoltà universitarie.
La scrivente RILEVA
2) Che la procedura di scelta e nomina dei commissari delle gare d’appalto in oggetto, non è stata quella dettata dall’art. 84 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici) e dall’art. 120 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
(Regolamento di attuazione del Codice) e che nelle relative Determinazioni Dirigenziali, non sono rintracciabili le motivazioni che hanno condotto alle scelte attuate.
3) Che, ricordato e sottolineato il predetto criterio di Legge della ROTAZIONE, la attuata scelta dei commissari tra i funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici (pur consentita dallo stesso art. 84 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e sempre nella eventuale mancanza di tecnici nell’organico della stazione appaltante ), non è stata conforme al criterio di Legge, avendo, i membri delle commissioni in oggetto, assunto incarichi di commissario negli ultimi, precedenti a quelli in esame, appalti aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (cfr. Appalto dei lavori di MIGLIORAMENTO VIABILITA’ STRADA RURALE NOCELLE – COSTE: Ing. V.Brenca) e Appalto dei lavori di QUOTA 424 INFRASTRUTTURE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA SBARCO 1943: Ing. A.Marano).
4) Che l’interesse pubblico non è stato perseguito, permettendo che la scelta della “migliore offerta” fosse demandata sempre alle medesime persone – che pur agendo nella massima e dovuta imparzialità – hanno espresso giudizi discrezionali e personali.
Un semplice, ma efficace esempio è opportuno per chiarire la condizione ingeneratasi ed anche la validità dei presupposti alla base del criterio rotativo previsto dalla Legge: se il mio colore preferito è il rosso e sono chiamata sempre io, come membro di una commissione, deputata alla scelta dei colori, io sceglierò sempre il rosso proprio perché lo preferisco discrezionalmente e personalmente; se invece viene data la possibilità di scelta anche a Tizio, egli molto probabilmente sceglierà un altro colore, qualunque esso possa essere, giallo, verde, blu, essa sarà una scelta ugualmente valida e soprattutto legittima.
CONSIDERATO ancora, inoltre
g) Che la Legge prevede delle cause di incompatibilità, ostative all’incarico di commissario (art. 84 comma 5 e 7 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.):
Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari …;
Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall’art. 51 codice procedura civile.
Nello specifico l’art. 51 comma 2, prevede l’astensione: se egli stesso o la moglie è parente fino al IV° grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti …;
La scrivente RILEVA
5) Che il commissario Ing. Antonio Di Feo, è stato sindaco del Comune di Altavilla Silentina, pur essendosi concluso il suo mandato nel maggio 2011 e quindi prima del biennio prescritto dalla Legge.
6) Che il commissario Ing. Antonio Di Feo è in rapporti di parentela con il Direttore Tecnico dell’impresa CO.GE.G. srl, stante la documentazione amministrativa presentata in gara dalla suddetta impresa.
CONCLUSIONI
La scrivente, come impresa e soprattutto come cittadina di Altavilla Silentina, in relazione a quanto suddetto e posto in rilievo ai punti 1, 2, 3, 4, 5, e 6, chiede alla Preg.ma Amministrazione di verificare la condotta posta in essere nell’aggiudicazione dei lavori in oggetto, al fine di accertare il rispetto di tutte le Leggi operanti nel nostro ordinamento giuridico; acclarato che, un siffatto modus operandi, ha agito ai limiti della legalità e che certamente
ragioni di decenza e dignità, rispetto per se stessi e per gli altri, avrebbero dovuto condurre alla nomina di tecnici diversi da quelli che hanno giudicato le offerte dei concorrenti alle gare d’appalto in oggetto.

Altavilla Silentina, lì 12/08/2014                           F.to  Katia Sacco